Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.
Gli accordi stato regioni disciplinano la formazione prevista dal Testo Unico, nel corso degli ultimi anni ne sono stati siglati vari accordi che riportiamo nei punti sottostanti
Accordo stato regioni del 26.01.2006 (RSPP/ADDSPP esterno o interno)
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Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (abrogato)
Accordo stato regioni del 21.12.2011 (Lavoratori; Dirigenti; Preposti)
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Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08.
Accordo stato regioni del 21.12.2011 (RSPP datore di Lavoro)
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Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i contenuti i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Accordo stato regioni del 22.02.2012 (Attrezzature)
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Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione
Accordo stato regioni del 07.07.2006 (RSPP/ADDSPP esterno o interno)
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Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni e esterni, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Il testo contiene anche alcune modifiche a quanto sancito dagli altri accordi)
accordo-stato-regioni-rsppluglio-2016
accordo_stato_regioni_formazione_ddl_rspp
accordo_stato_regioni_formazione_lavoratori-1
attrezzature-accordo_formazione_conferenza-stato-regioni-22_02_2012